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Tra le misure adottate per prevenire la corruzione, mediante l'adozione di procedimenti trasparenti e pubblici, il Legislatore con il Decreto legislativo n. 33/2013, da ultimo modificato a maggio 2016, ha disposto la creazione obbligatoria, sul sito istituzionale di ogni pubblica amministrazione, di una sezione denominata "Amministrazione trasparente".
Ha, inoltre, introdotto l'istituto dell'accesso civico, diviso in due tipologie.
L'accesso civico "semplice", regolato dall'art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013 è correlato ai soli atti ed informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione, comportando il diritto di chiunque di richiedere i medesimi nei casi in cui sia stata omessa lal oro pubblicazione. Costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge alla PA interessata esperibile da chiunque.
L'accesso civico cd. "generalizzato", previsto dall'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013, regola la nuova forma di accesso civico caratterizzato dallo "scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico". A tali fini, è, quindi, disposto che "chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione".
Dall'accesso civico nelle due forme sopra spiegate va tenuto distinto l'accesso documentale di cui agli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990. Si osserva che tali diposizioni assumono carattere di specialità - accesso ai documenti amministrativi - rispetto alle norme del decreto trasparenza, afferenti le modalità di accesso a qualsivoglia documento, atto o informazione detenuta dalla P.A.
L'accesso documentale è infatti finalizzato alla protezione di un interesse giuridico particolare, può essere esercitato solo da soggetti portatori di tali interessi ed ha per oggetto atti e documenti individuati. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, fatte salve le disposizioni sull'imposta di bollo e i diritti di ricerca.
Descrizione
REGISTRO ACCESSO CIVICO (13.11 KB)
Inserita il 16/01/2024
Modificata il 16/01/2024
MODELLO RICHIESTA ACCESSO CIVICO (Art. 5, c. 1, D.Lgs. 33/2013) (14.38 KB)
Inserita il 03/01/2019
Modificata il 10/08/2023
RICHIESTA ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (Art. 5, c. 2, D.Lgs. 33/2013) (15.04 KB)
Inserita il 03/01/2019
Modificata il 10/08/2023
Modello richiesta accesso ai documenti (20.77 KB)
Inserita il 10/08/2023
Modificata il 10/08/2023
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